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 Vademecum: serramenti e infissi

Art.1, comma 345 della legge finanziaria 2007, aggiornato al 22 giugno 2010)

Requisiti generali che deve possedere l'immobile oggetto d intervento per poter usufruire delle detrazioni

• deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e con ICI pagata, se dovuta; • deve essere dotato di un impianto di riscaldamento; • in caso di demolizione, è ammessa a detrazione la sola “fedele ricostruzione”. Se viceversa questa comporta ampliamenti, si ritiene che possano essere ritenute agevolabili unicamente le opere che riguardano le parti “esistenti”.

Requisiti tecnici specifici dell'intervento
 • l’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti (e non come nuova installazione); • deve delimitare un locale riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati; • deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore a quello riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010, pubblicato il 12 febbraio 2010.

Altre opere oggetto di agevolazioni:
• scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza, deve considerarsi anche l’apporto deglielementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza complessivo non superi il valore limite di cui sopra.

Documentazione necessaria:
 a) documentazione da conservare a cura del cliente: • l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (Ingegnere o Architetto iscritto all’Ordine professionale oppure Geometra o Perito iscritto al Collegio professionale), nella quale deve essere indicato il valore di trasmittanza dei nuovi infissi (ricavato dalla documentazione tecnica in possesso del cliente o calcolato secondo le modalità indicate nella nostra FAQ n°39) e asseverato che tale valore rispetta il valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010. • in alternativa, la certificazione del produttore dell’infisso che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.

Inoltre. Un documento che attesti il valore di trasmittanza dei vecchi infissi (che può essere stimato anche in modo approssimativo, utilizzando l’algoritmo appositamente elaborato e posto al link “per i tecnici” del nostro sito), che può essere riportato: • all’interno della certificazione del produttore (di cui abbiamo già parlato), in una zona a campo libero; • in un’autocertificazione del produttore; • nell’asseverazione.

In base alle nuove disposizioni (D.M. 6 agosto 2009), l’asseverazione può essere: • sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005); • esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell’Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti). Infine occorre conservare anche i seguenti documenti: • fatture relative alle spese sostenute, che rechino chiaramente separata la voce “manodopera” da quella delle opere; • ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2008, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico; • ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

b) documentazione da trasmettere all’ENEA: (esclusivamente attraverso il sito: http://finanziaria2010.enea.it per i lavori terminati nel 2010), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, intendendo con questa definizione il collaudo delle opere 1) solo nel caso di interventi in singole unità immobiliari, ossia univocamente definite al Catasto urbano, tale documentazione consiste in: • Allegato F al “decreto edifici” che può anche essere redatto dal singolo utente; 2) in tutti i casi diversi da quelli di cui sopra (ad esempio, interventi che riguardano parti condominiali), la documentazione è la seguente: • Attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di cui all’Allegato A al “decreto edifici”. (L’Attestato di certificazione energetica, se necessario, deve essere conservato a cura del cliente); • Scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E al “decreto edifici”), che può anche essere redatto dal singolo utente;

c) documentazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate: • Comunicazione, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.

Relativamente alla trasmissione della documentazione all'Enea Una volta collegati al sito di invio, le fasi propedeutiche alla trasmissione della richiesta consistono in: • registrazione dell’utente (da eseguirsi una sola volta, anche nel caso in cui si trasmettano più richieste). In questa fase, occorre compilare il modulo di registrazione con i propri dati e fornire indirizzo e-mail e password necessari alla fase successiva; • autenticazione (inserendo indirizzo e-mail e password precedentemente forniti); • identificazione dell’attività di riqualificazione energetica svolta, dalla quale discendono in automatico gli allegati che è necessario compilare. Gli originali dei documenti invece devono essere firmati (e eventualmente timbrati dal tecnico e controfirmati dal richiedente), per i riscontri in sede fiscale.

Compilazione della documentazione tecnica
In entrambi i casi, sia che si possa compilare il solo Allegato F o che si debbano compilare gli Allegati A ed E, i nuovi infissi possono essere inseriti uno alla volta, ciascuno con le proprie dimensioni e la propria trasmittanza (cliccando su “nuovo intervento”, al termine del primo inserimento, per poter inserirne di nuovi), o una sola volta (riportando quindi la somma delle loro superfici), se questi hanno medesime dimensioni, medesime caratteristiche costruttive e conseguentemente, medesima trasmittanza, o infine, inserendo gli infissi una sola volta, riportando quindi la loro somma e il valore di trasmittanza dell’infisso che si trova nelle condizioni meno favorevoli (e che quindi ha la trasmittanza più alta).

info www.enea.it



 

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Autorizzazione Tribunale di Verona n°1258 - 7 Marzo 1997