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Decreto edifici e decreto motori:
chi, cosa e come

Chi può fruire degli incentivi?
I beneficiari sono tutti i contribuenti, persone fisiche, professionisti, società e imprese che sostengono spese per l'esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti. Nell'ipotesi che gli interventi siano eseguiti attraverso contratti di locazione finanziaria (leasing), la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

Cosa è agevolato?
Gli interventi citati e, in particolare per gli edifici esistenti, i lavori di riqualificazione energetica su strutture opache verticali (pareti) o orizzontali (tetti, solai, pavimenti) o il montaggio di finestre comprensive di infissi. Tuttavia gli interventi devono rispondere a determinati requisiti. Ad esempio, nuove finestre o interventi sui muri devono conferire all'edificio una buona capacità di isolamento che cambia a seconda della fascia climatica in cui è inserita la costruzione: in pratica, i lavori devono rispettare limiti di dispersione che sono chiaramente tabellati o per l'intero edificio o per il singolo elemento costruttivo oggetto dell'intervento (vedi decreto). Anche nel caso di installazione di pannelli solari o di sostituzione della caldaia, tali impianti devono rispondere alle specifiche tecniche riportate nel decreto. Il rispetto dei limiti di dispersione e delle specifiche tecniche deve essere asseverato da un tecnico abilitato, iscritto al proprio Ordine o Collegio professionale. Per alcuni semplici interventi, tale asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del produttore dell'elemento posto in opera. Sono ammessi anche interventi su interi condomini ma in questo caso ciò che deve essere valutata è l'efficienza energetica complessiva.

Come viene concessa l'agevolazione?
 Gli interessati devono incaricare un professionista abilitato alla progettazione che presenta al cliente una serie di proposte operative per ridurre le dispersioni termiche corredate da adeguata documentazione e, a fine lavori, da un attestato di qualificazione energetica, non più richiesto - dal 2008 - per interventi su finestre in singole unità immobiliari e per pannelli solari e dal 15/8/2009 anche per interventi su impianti termici. Il cliente realizza gli interventi, paga il professionista e l'impresa esecutrice con un bonifico bancario o postale e conserva tutte le fatture, la qualificazione energetica e l'asseverazione del professionista per eventuali controlli fiscali. Da notare che, nei casi di riqualificazione energetica al contrario delle ristrutturazioni edilizie, non è necessario inviare domanda preventiva né altra documentazione all'Ufficio delle Imposte di Pescara. Gli unici documenti da inviare sono copia dell'eventuale attestato di certificazione o di qualificazione energetica e una scheda informativa - necessaria per il monitoraggio dell'iniziativa - all'ENEA attraverso la homepage di questo sito ottenendo ricevuta informatica.

Il decreto motori

Chi può fruire degli incentivi?
 I beneficiari, come è ovvio, sono soprattutto imprese ma in generale possono esserlo tutti i contribuenti indistintamente purché utilizzatori finali dell'energia. Nell'ipotesi che gli interventi siano eseguiti attraverso contratti di locazione finanziaria (leasing), la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

Cosa è agevolato?
Gli interventi citati purché motori e variatori presentino un rendimento minimo conforme a quello indicato nell'allegato A al decreto e siano utilizzati in Italia.

Come viene concessa l'agevolazione?
I beneficiari devono conservare - per eventuali controlli degli Uffici finanziari - le fatture di acquisto e installazione degli apparecchi con l'indicazione della potenza e dei codici di identificazione. Per i motori, occorre conservare anche una certificazione del costruttore che attesti che il rendimento è superiore a quello minimo indicato nell'allegato A al decreto. Inoltre, al fine di consentire un monitoraggio dell'iniziativa, l'utilizzatore deve inviare una scheda riepilogativa (allegato B [per i motori] o C [per gli inverter] al decreto) all'ENEA, ottenendo ricevuta, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le spese.
I beneficiari potranno usufruire della detrazione del 20% con la denuncia dei redditi relativa al periodo di imposta in cui hanno acquistato il motore o l'inverter. Sul decreto sono fissati tetti massimi di spesa per motori (tab. 1) e variatori (tab. 2) in funzione della taglia e importi a forfait per i costi di installazione. Qualora la spesa totale effettivamente sostenuta sia superiore alla massima consentita, la detrazione si applica su quest'ultima.

Le detrazioni del 55% non sono state per il momento prorogate oltre l'anno corrente. Pertanto per essere ammesse al beneficio e fino a nuove disposizioni, le fatture dovranno essere pagate entro il 31/12/2010

26.10.2010

info www.enea.it



 

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Autorizzazione Tribunale di Verona n°1258 - 7 Marzo 1997