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Decreto edifici
e decreto motori:
chi, cosa e come
Chi può
fruire degli incentivi?
I beneficiari sono tutti i contribuenti, persone fisiche, professionisti,
società e imprese che sostengono spese per l'esecuzione degli interventi su
edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi
categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti. Nell'ipotesi che gli
interventi siano eseguiti attraverso contratti di locazione finanziaria
(leasing), la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al
costo sostenuto dalla società concedente.
Cosa è
agevolato?
Gli interventi citati e, in particolare per gli edifici esistenti, i lavori di
riqualificazione energetica su strutture opache verticali (pareti) o orizzontali
(tetti, solai, pavimenti) o il montaggio di finestre comprensive di infissi.
Tuttavia gli interventi devono rispondere a determinati requisiti. Ad esempio,
nuove finestre o interventi sui muri devono conferire all'edificio una buona
capacità di isolamento che cambia a seconda della fascia climatica in cui è
inserita la costruzione: in pratica, i lavori devono rispettare limiti di
dispersione che sono chiaramente tabellati o per l'intero edificio o per il
singolo elemento costruttivo oggetto dell'intervento (vedi decreto). Anche nel
caso di installazione di pannelli solari o di sostituzione della caldaia, tali
impianti devono rispondere alle specifiche tecniche riportate nel decreto. Il
rispetto dei limiti di dispersione e delle specifiche tecniche deve essere
asseverato da un tecnico abilitato, iscritto al proprio Ordine o Collegio
professionale. Per alcuni semplici interventi, tale asseverazione può essere
sostituita da una dichiarazione del produttore dell'elemento posto in opera.
Sono ammessi anche interventi su interi condomini ma in questo caso ciò che deve
essere valutata è l'efficienza energetica complessiva.
Come
viene concessa l'agevolazione?
Gli interessati devono incaricare un professionista abilitato alla
progettazione che presenta al cliente una serie di proposte operative per
ridurre le dispersioni termiche corredate da adeguata documentazione e, a fine
lavori, da un attestato di qualificazione energetica, non più richiesto - dal
2008 - per interventi su finestre in singole unità immobiliari e per pannelli
solari e dal 15/8/2009 anche per interventi su impianti termici. Il cliente
realizza gli interventi, paga il professionista e l'impresa esecutrice con un
bonifico bancario o postale e conserva tutte le fatture, la qualificazione
energetica e l'asseverazione del professionista per eventuali controlli fiscali.
Da notare che, nei casi di riqualificazione energetica al contrario delle
ristrutturazioni edilizie, non è necessario inviare domanda preventiva né altra
documentazione all'Ufficio delle Imposte di Pescara. Gli unici documenti da
inviare sono copia dell'eventuale attestato di certificazione o di
qualificazione energetica e una scheda informativa - necessaria per il
monitoraggio dell'iniziativa - all'ENEA attraverso la homepage di questo sito
ottenendo ricevuta informatica.
Il decreto
motori
Chi può
fruire degli incentivi?
I beneficiari, come è ovvio, sono soprattutto imprese ma in generale
possono esserlo tutti i contribuenti indistintamente purché utilizzatori finali
dell'energia. Nell'ipotesi che gli interventi siano eseguiti attraverso
contratti di locazione finanziaria (leasing), la detrazione compete
all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società
concedente.
Cosa è agevolato?
Gli interventi citati purché motori e variatori presentino un rendimento minimo
conforme a quello indicato nell'allegato A al decreto e siano utilizzati in
Italia.
Come
viene concessa l'agevolazione?
I beneficiari devono conservare - per eventuali controlli degli Uffici
finanziari - le fatture di acquisto e installazione degli apparecchi con
l'indicazione della potenza e dei codici di identificazione. Per i motori,
occorre conservare anche una certificazione del costruttore che attesti che il
rendimento è superiore a quello minimo indicato nell'allegato A al decreto.
Inoltre, al fine di consentire un monitoraggio dell'iniziativa, l'utilizzatore
deve inviare una scheda riepilogativa (allegato B [per i motori] o C [per gli
inverter] al decreto) all'ENEA, ottenendo ricevuta, entro il 28 febbraio
dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le spese.
I beneficiari potranno usufruire della detrazione del 20% con la denuncia dei
redditi relativa al periodo di imposta in cui hanno acquistato il motore o
l'inverter. Sul decreto sono fissati tetti massimi di spesa per motori (tab. 1)
e variatori (tab. 2) in funzione della taglia e importi a forfait per i costi di
installazione. Qualora la spesa totale effettivamente sostenuta sia superiore
alla massima consentita, la detrazione si applica su quest'ultima.
Le detrazioni del 55% non
sono state per il momento prorogate oltre l'anno corrente. Pertanto per essere
ammesse al beneficio e fino a nuove disposizioni, le fatture dovranno essere
pagate entro il 31/12/2010
26.10.2010
info www.enea.it
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