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Salute - 2009 |
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Corte Costituzionale
04.04.09 - La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 14, comma 2, della legge 18 febbraio 2004, n° 40, «limitatamente alle parole “ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre” embrioni». La Corte ha anche dichiarato incostituzionale il comma 3 dello stesso articolo «nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna». La Consulta ha infine dichiarato inammissibili difetto di rilevanza nei giudizi principali le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6, comma 3, e 14, commi 1 e 4. I giudici della Consulta hanno dichiarato inammissibile il ricorso sulla legittimità del comma 3 dell’art. 6 della legge 40. In questa parte della norma si stabilisce che la volontà di una coppia di accedere alle tecniche di fecondazione assistita «può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati fino al momento della fecondazione ...
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