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Ambiente - 2009 |
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12.09.09 - Istruzioni per sopravvivere. Uno dei punti più litigiosi è l’esercizio dell’attività venatoria vicino alla propria casa. Quando si può impedire? Che cosa si può fare? Nell’art. 15 comma 3 della legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio” si dichiara che “il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l’esercizio dell’attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico venatorio, al Presidente della Giunta regionale richiesta motivata ai sensi dell’’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni”. Inoltre, nel comma 7 del medesimo art. 15 si afferma che “l’esercizio venatorio è comunque vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione (fra i quali coltivazioni erbacee da seme, frutteti specializzati, vigneti ed uliveti fino alla data del raccolto, coltivazioni di soia, riso e mais per la produzione di seme) o in quelli individuati dalle Regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello ... Testo completo in abbonamento con il settimanale Heos.it
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